Telecamere di sorveglianza craccate: rischi, GDPR e cybersecurity a Modena

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Videosorveglianza protetta: sicurezza e GDPR a Modena

Immagina di entrare in una gelateria del centro e scoprire che la telecamera sopra la cassa non protegge, ma espone. È quello che è successo davvero: sistemi di videosorveglianza collegati a Internet, configurati in modo superficiale, permettono a chiunque, anche senza competenze da “super hacker”, di sbirciare dentro negozi, uffici e abitazioni private.

“Non esistono hacker cattivi: esistono sistemi progettati male.”

Pietro Suffritti, CEO di Alchimie Digitali e sensei di Zanshin Tech presso Zemian Dojo

Il problema reale: la cybersicurezza assente nelle telecamere di sorveglianza

Oggi esistono siti pubblici che raccolgono in un unico punto telecamere non protette in tutto il mondo. Basta selezionare una città, ad esempio Modena e si può entrare nelle telecamere di attività commerciali o abitazioni private.
Nel nostro caso, durante una lezione di Zanshin Tech  con lo Zemian Dojo, è bastato un click per entrare nel sistema di videosorveglianza di una gelateria del centro di Modena per arrivare a leggere addirittura l’importo stampato su uno scontrino alla cassa.

Il problema non è la “cattiveria degli hacker”, ma l’assenza di configurazioni minime di sicurezza: username e password predefinite lasciate in chiaro, porte esposte su Internet, sistemi installati senza competenza.

Videosorveglianza e GDPR: due facce della stessa medaglia

Molti dimenticano che una telecamera non riprende solo “immagini”, ma dati personali.
Per questo motivo il GDPR regola in modo preciso il trattamento dei dati della videosorveglianza:

  • È obbligatorio informare gli interessati con cartelli visibili.

  • Occorre definire una base giuridica (spesso l’interesse legittimo).

  • I tempi di conservazione devono essere proporzionati e limitati.

  • Le registrazioni devono essere protette con misure di cybersecurity adeguate.

Una telecamera non sicura non è solo un rischio informatico: è anche una violazione normativa.

Cybersecurity come requisito di legge

Proteggere un sistema di videosorveglianza non significa solo difendersi da intrusi digitali. Significa rispettare i principi di accountability del GDPR e dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare la privacy delle persone riprese.
Alchimie Digitali integra questi due mondi: cybersecurity e compliance, per dare alle aziende strumenti concreti per essere sicure e conformi.

Come difendersi davvero

  • Affidarsi a installatori e consulenti competenti.

  • Non lasciare mai credenziali predefinite.

  • Proteggere l’accesso remoto con firewall, VPN e sistemi aggiornati.

  • Integrare controlli periodici con un Cyber Audit.

  • Definire policy GDPR corrette per la videosorveglianza.

 

Cybersecurity e GDPR: la difesa che non puoi rimandare

La normativa europea, dal GDPR alle linee guida del Garante, è stata scritta per proteggere cittadini e imprese. Ma la protezione non è automatica: diventa reale solo se chi utilizza un impianto di videosorveglianza adotta misure adeguate di sicurezza e conformità.

In altre parole, la legge è al tuo fianco, ma solo se dimostri di aver fatto la tua parte. Installare telecamere senza competenza, lasciare credenziali di default o non aggiornare i sistemi significa rinunciare a quella tutela e restare esposti sia agli hacker sia a sanzioni pesanti.

Non è più tempo di sottovalutare questi aspetti. La sicurezza informatica non è un optional, e la conformità normativa non si improvvisa. Ogni giorno in cui il tuo impianto rimane scoperto, è un giorno in cui qualcuno potrebbe già guardarti senza che tu lo sappia.

FAQ

Come faccio a sapere se la mia telecamera è visibile su Internet?

Puoi verificare con un controllo tecnico o affidarti a un audit di sicurezza: molti dispositivi poco protetti compaiono su siti di ricerca pubblici.

È obbligatorio rispettare il GDPR se ho una telecamera nel mio negozio?

Sì, sempre. Le immagini riprese sono dati personali e il loro trattamento è soggetto a informativa, base giuridica e tempi di conservazione.

Cosa rischio se il mio sistema di sorveglianza non è sicuro?

Oltre a intrusioni esterne, rischi una violazione dei dati (data breach) con conseguenze legali e sanzioni da parte del Garante Privacy.

Quali sono le misure minime di sicurezza consigliate?

Password robuste, aggiornamenti regolari, accesso remoto protetto, cifratura dei dati e monitoraggio costante.

Alchimie Digitali può aiutarmi a rendere il mio impianto conforme e sicuro?

Sì: i nostri servizi integrano cybersecurity e GDPR per rendere il tuo sistema di videosorveglianza una garanzia, non un rischio.

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Evento: NIS2 e PMI | 13 Settembre 2024

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Evento NIS2 a Modena

NIS2 E PMI: fai il bis di sicurezza!

Se sei una PMI che opera nei settori critici come energia, trasporti, sanità o finanza, non puoi perdere il secondo appuntamento sull’adeguamento alla Direttiva NIS2. L’evento si terrà venerdì 13 settembre 2024 presso Via Elia Rainusso 110, Modena, dalle 09:30 alle 13:30. Organizzato da Alchimie Digitali, questo incontro è un’opportunità unica per approfondire le nuove normative europee in materia di cybersecurity e gestione del rischio.

Perché la Direttiva NIS2 è Importante per le PMI

La Direttiva NIS2, in vigore dal 18 ottobre 2024, richiede alle PMI dei settori chiave di adottare misure di sicurezza più stringenti per proteggere le proprie infrastrutture digitali. La normativa, conosciuta anche come NIS 2 o NIS-2, è progettata per aumentare il livello di sicurezza informatica e prevenire attacchi informatici sempre più sofisticati. Non importa se hai già partecipato al primo evento a luglio, questo nuovo incontro ti permetterà di fare un passo avanti e approfondire ulteriormente il tema.

Cosa Aspettarsi dall’Evento NIS2 a Modena

Durante l’evento, esperti di settore, tra cui il per. ind. Pietro Suffritti, consulente certificato in privacy e sicurezza informatica, e l’Avv. Antonello Maria Giacobazzi, esperto legale, offriranno un focus specifico sulle implicazioni tecniche e legali della NIS2. Inoltre, sarà presente l’Ing. Marco Marchi, che parteciperà a una tavola rotonda dedicata alle sfide comuni e alle soluzioni innovative per la protezione dalle minacce digitali e il Dott. Ermes Ferrari che guiderà il dibattito con la sua competenza e visione.

Perché Partecipare

Partecipando a questo evento gratuito, potrai scoprire come proteggere la tua azienda dalle minacce informatiche e come adeguarti alla Direttiva NIS2 grazie al supporto del “Team NIS2” di Alchimie Digitali. Il gruppo offre servizi integrati e specializzati in cybersecurity, formazione, consulenza, e governance normativa, supportando le aziende dal punto di vista tecnico e legale.

Iscrizione e Informazioni

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per partecipare, è necessario iscriversi inviando una mail a info@adigitali.it. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento esclusivo a Modena e fare il bis di sicurezza per la tua azienda.

Ti aspettiamo per una mattinata di spunti, approfondimenti e networking!

Per. Ind. Pietro Suffritti

Per. Ind. Pietro Suffritti

CEO di Alchimie Digitali

Avv. Antonello Maria Giacobazzi

Avv. Antonello Maria Giacobazzi

Studio Legale Giacobazzi & Partners

Ing. Marco Marchi

Ing. Marco Marchi

Cybersecurity consultant / Data Engineer

Dott. Ermes Ferrari

Dott. Ermes Ferrari

Resp. Uff. Comunicazione e Studi e Politiche Economiche - CNA Modena

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Pubblicato il nuovo Tool Lince per la verifica dei responsabili esterni

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lince

Il regolamento Europeo sulla protezione dei dati, all’ultimo comma dell’articolo 5 dell’articolo 24 impone in maniera esplicita l’obbligo da parte del Titolare di dimostrare e documentare che il trattamento è sempre effettuato in conformità al Regolamento.

Inoltre, il regolamento all’art 28, punto H, impone al Responsabile esterno di mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Quanto sopra si applica nello stesso modo nel rapporto tra un Responsabile esterno di trattamento ed uno o più Sub-responsabili.

Il Tool “Lince” di PrivacyLab per la verifica dei responsabili e sub-responsabili.

Per completare la suite di tool per la compliance al GDPR fornita da PrivacyLab, Lince permette di verificare e tracciare se i fornitori o sub-fornitori ai quali è stato affidato un trattamento di dati personali sono conformi al GDPR.  Attraverso lo strumento di workflow può gestire l’inserimento automatizzato della ragione sociale del Responsabile/sub-responsabile a partire dalla sola P.Iva per AZZERARE L’ERRORE UMANO NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE LEGALE DI NOMINA.

L’attività di audit può essere personalizzata per ogni tipologia di fornitori attraverso la modifica e la creazione di nuove checklist.

Il tool Lince PrivacyLab implementa già un servizio automatico di verifica dei maggiori carriers e services providers nazionali ed internazionali (Aruba, Fatture in cloud, Ovh, Microsoft, Google, Apple, Telecom, ecc).

  • Il tool Lince PrivacyLab permette di differenziare i servizi per ogni fornitore.
    • Se il fornitore di servizi è certificato con il protocollo UNICERT RUE 16/679, ne attesterà automaticamente l’adeguatezza.
  • Il Tool Lince PrivacyLab può essere acquistato ed utilizzato in maniera indipendente, oppure può essere integrato con tutto il protocollo di PrivacyLab GDPR, se presente.

Il Tool “Lince” di PrivacyLab, aspetti tecnici ed operativi

Il nuovo tool Lince PrivacyLab ha alcune caratteristiche tecniche che consentono di rendere L’ATTIVITÀ DI INSERIMENTO E VERIFICA dei Responsabili esterni molto più rapida ed efficiente:

  • Verifica della coerenza dei vincoli contrattuali stipulati e offerti dai Responsabili Esterni da remoto, con la possibilità di personalizzare il questionario da parte del Titolare/Responsabile al trattamento.
  • Certificazione della conformità del responsabile al trattamento attraverso il disciplinare tecnico UNICERT RUE 16/679
  • Lista precaricata di Responsabili Esterni e dei servizi erogati verificati e certificati da PrivacyLab per velocizzare il più possibile la gestione e per mantenere l’obbligo di costante verifica del Responsabile Esterno.

Scarica la brochure in PDF!

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Cookie? No problem!

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microsoft 365

Noi di Alchimie Digitali, ci occupiamo dell’implementazione dei servizi di gestione dei cookies su qualunque tipologia di piattaforma web un servizio completo “chiavi in mano”.

Essendo sempre attenti ad offrire ai nostri clienti un servizio completo, sicuro e stabile, per la gestione dei cookies abbiamo scelto Elmo.
Elmo è lo strumento di Privacy Lab che consente la verifica e la catalogazione dei cookies sia per la conformità al GDPR (normativa europea), sia per il sistema di USA e Australia.

Il suo Cookie inspector consente la gestione delle autorizzazioni e genera un registro consensi certificato.
Mettiti subito in regola con Alchimie Digitali.

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La sanzione del garante a Roma Capitale e al fornitore di “TuPassi”

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sanzione del Garante per la protezione dei dati personali a Roma Capitale e al fornitore "TuPassi"

Un commento pratico alla sanzione del Garante nei confronti di Roma Capitale e del suo fornitore del servizio informatico “TuPassi”. Qualche spunto di riflessione per fare chiarezza sulla necessità di nomina a responsabile esterno per i fornitori di servizi informatici.

In breve:

Garante per la protezione dei dati personali dispone una sanzione sia nei confronti di Roma Capitale, rispetto al servizio “TuPassi”, sia nei confronti della società informatica fornitrice del servizio, che operava senza:

  • Nomina a responsabile esterno al trattamento
  • Nomina ad amministratore di sistema
  • Utilizzando in maniera assolutamente inappropriata la formula del “Titolare Autonomo”

Tutte le aziende che offrono questi servizi ( assistenza informatica, installazione/manutenzione gestionali) dovrebbero verificare di essere in regola rispetto agli adempimenti GDPR in ottica di accountability ed in particolare rispetto alla gestione delle nomine ricevute come responsabili esterni.

 

La vicenda.

 

Nella newsletter del 25 gennaio il Garante per la protezione dei dati personali riporta la sanzione di 500 mila euro disposta nei confronti di Roma Capitale per trattamento illecito di dati personali dei dipendenti e degli utenti, effettuato attraverso il sistema di prenotazione degli appuntamenti “TuPassi”.

Tale sistema consentiva di acquisire e memorizzare sui server di Roma Capitale numerosi dati degli utenti relativi alle prenotazioni (tipo di prestazione, canale utilizzato, data e ora della prenotazione) e del personale impiegato nella gestione degli appuntamenti. Tutte le operazioni possibili grazie a questo applicativo erano effettuate senza che né gli utenti né i dipendenti avessero ricevuto un’informativa completa sui trattamenti effettuati secondo quanto previsto dall’art. 13 GDPR.

 

Perché è importante per chi opera in campo informatico.

 

L’aspetto più interessante di questa sanzione, per noi e per tutti i professionisti e le società che forniscono servizi informatici, riguarda il fornitore del servizio “TuPassi” al quale Roma Capitale si affidava.

L’Autorità ha comminato, con un provvedimento separato, una sanzione di 40 mila euro alla società fornitrice del sistema per i trattamenti effettuati in qualità di autonomo titolare con riguardo, in particolare, alla prenotazione di servizi sanitari da parte degli utenti e alla manutenzione del sistema per conto dei clienti.

 

Il rapporto tra Roma Capitale e la società fornitrice del sistema di prenotazione non era stato disciplinato da nessun accordo.  Che cosa significa? Non c’era un contratto e, supponiamo, nemmeno una nomina? In effetti continuando la lettura sembra proprio essere questo il caso.

Durante l’attività istruttoria a carico di tale Società fornitrice è emerso, infatti, che

 

“nessuno dei clienti ha nominato la Società quale responsabile del trattamento per l’attività di assistenza e manutenzione” né quale “amministratore di sistema dei server dei clienti stessi, ai quali accede direttamente, da linea di comando, per l’attività di assistenza/manutenzione”.

 

Quando il fornitore deve essere nominato responsabile esterno?

 

Il fatto che un operatore informatico sia effettivamente titolare autonomo di un set di informazioni che raccoglie direttamente dall’utente, non esclude il fatto che per un set di dati ulteriore e/o per un diverso trattamento esso possa essere ANCHE responsabile esterno.

E questa seconda attività deve essere sempre gestita e, in nessun modo, può essere considerata di rango inferiore alle altre e dunque ignorata.

Nel caso di specie, se è vero che rispetto ai dati personali dei singoli utenti registrati sulla piattaforma “Tupassi” la Società trattava tali dati in qualità di titolare, nell’ambito dell’offerta del servizio di prenotazione effettuato allo sportello dagli utenti dei singoli enti bisogna evidenziare che, al contrario, i trattamenti di dati effettuati tramite “TuPassi” rientrano nella titolarità dei singoli enti, rendendo quindi obbligatoria la nomina a responsabile esterno ex art. 28 GDPR.

In aggiunta a questo occorre sottolineare che anche l’attività di assistenza e manutenzione, svolta dalla Società sul gestionale di prenotazione installato sui sistemi dei clienti, deve essere regolamentata andando a nominare la stessa quale responsabile del trattamento.

 

Come evidenzia il Garante nella sua ordinanza:

 

“Con riguardo all’attività di assistenza e manutenzione, svolta dalla Società sul gestionale di prenotazione installato sui sistemi dei clienti – attività che, quando non riguarda esclusivamente la componente hardware dei sistemi, ma include la possibilità che il personale autorizzato della Società fornitrice del servizio acceda al gestionale dei clienti, comporta inevitabilmente anche il trattamento di dati personali degli utenti –, la mancata adozione di atti idonei ad individuare la stessa quale responsabile del trattamento (art. 28 del Regolamento) risulta non conforme alla disciplina di protezione dati. Diversamente, tale regolamentazione non è dovuta nei casi nei quali la società svolga l’assistenza tecnica esclusivamente mediante un mero supporto (telefonico o via e-mail), senza accedere direttamente ai sistemi e ai dati personali in essi contenuti”.

 

È bene, quindi, ricordare che è permesso non nominare responsabile esterno il proprio fornitore di servizio qualora:

  • l’attività di assistenza informatica e manutenzione sia effettuata solamente sulla componente hardware dei sistemi;
  • l’assistenza informatica sia fornita esclusivamente tramite supporto telefonico o via e-mail, senza accesso a dati personali contenuti nei sistemi.

 

In tutte le altre occasioni, anche quando ad esempio un software è installato sui server del cliente e c’è la concreta possibilità che il fornitore possa accedere ai dati personali contenuti nel sistema, esso deve essere nominato responsabile esterno! Non farlo significa correre il rischio di imbattersi in sanzioni, anche rilevanti.

 

In conclusione.

 

Questo provvedimento ci fornisce una indicazione chiara e inequivocabile rispetto a tutte le aziende che si occupano di installare gestionali: anche se solo occasionalmente il loro personale autorizzato ha accesso al gestionale del cliente per fini di manutenzione, qualora tale accesso includa la possibilità di accedere ai dati presenti nel gestionale stesso, le aziende fornitrici devono essere assolutamente nominate responsabile esterno.

 

Se avete dubbi sulla necessità di nominare un vostro fornitore responsabile esterno non esitate a contattarci

Alchimie Digitali per tutti i servizi che prevedono la gestione dei dati per conto dei propri clienti si nomina sempre responsabile esterno!

 

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