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Noi di Alchimie Digitali, ci occupiamo dell’implementazione dei servizi di gestione dei cookies su qualunque tipologia di piattaforma web un servizio completo “chiavi in mano”.

Essendo sempre attenti ad offrire ai nostri clienti un servizio completo, sicuro e stabile, per la gestione dei cookies abbiamo scelto Elmo.
Elmo è lo strumento di Privacy Lab che consente la verifica e la catalogazione dei cookies sia per la conformità al GDPR (normativa europea), sia per il sistema di USA e Australia.

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La sanzione del garante a Roma Capitale e al fornitore di “TuPassi”

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sanzione del Garante per la protezione dei dati personali a Roma Capitale e al fornitore "TuPassi"

Un commento pratico alla sanzione del Garante nei confronti di Roma Capitale e del suo fornitore del servizio informatico “TuPassi”. Qualche spunto di riflessione per fare chiarezza sulla necessità di nomina a responsabile esterno per i fornitori di servizi informatici.

In breve:

Garante per la protezione dei dati personali dispone una sanzione sia nei confronti di Roma Capitale, rispetto al servizio “TuPassi”, sia nei confronti della società informatica fornitrice del servizio, che operava senza:

  • Nomina a responsabile esterno al trattamento
  • Nomina ad amministratore di sistema
  • Utilizzando in maniera assolutamente inappropriata la formula del “Titolare Autonomo”

Tutte le aziende che offrono questi servizi ( assistenza informatica, installazione/manutenzione gestionali) dovrebbero verificare di essere in regola rispetto agli adempimenti GDPR in ottica di accountability ed in particolare rispetto alla gestione delle nomine ricevute come responsabili esterni.

 

La vicenda.

 

Nella newsletter del 25 gennaio il Garante per la protezione dei dati personali riporta la sanzione di 500 mila euro disposta nei confronti di Roma Capitale per trattamento illecito di dati personali dei dipendenti e degli utenti, effettuato attraverso il sistema di prenotazione degli appuntamenti “TuPassi”.

Tale sistema consentiva di acquisire e memorizzare sui server di Roma Capitale numerosi dati degli utenti relativi alle prenotazioni (tipo di prestazione, canale utilizzato, data e ora della prenotazione) e del personale impiegato nella gestione degli appuntamenti. Tutte le operazioni possibili grazie a questo applicativo erano effettuate senza che né gli utenti né i dipendenti avessero ricevuto un’informativa completa sui trattamenti effettuati secondo quanto previsto dall’art. 13 GDPR.

 

Perché è importante per chi opera in campo informatico.

 

L’aspetto più interessante di questa sanzione, per noi e per tutti i professionisti e le società che forniscono servizi informatici, riguarda il fornitore del servizio “TuPassi” al quale Roma Capitale si affidava.

L’Autorità ha comminato, con un provvedimento separato, una sanzione di 40 mila euro alla società fornitrice del sistema per i trattamenti effettuati in qualità di autonomo titolare con riguardo, in particolare, alla prenotazione di servizi sanitari da parte degli utenti e alla manutenzione del sistema per conto dei clienti.

 

Il rapporto tra Roma Capitale e la società fornitrice del sistema di prenotazione non era stato disciplinato da nessun accordo.  Che cosa significa? Non c’era un contratto e, supponiamo, nemmeno una nomina? In effetti continuando la lettura sembra proprio essere questo il caso.

Durante l’attività istruttoria a carico di tale Società fornitrice è emerso, infatti, che

 

“nessuno dei clienti ha nominato la Società quale responsabile del trattamento per l’attività di assistenza e manutenzione” né quale “amministratore di sistema dei server dei clienti stessi, ai quali accede direttamente, da linea di comando, per l’attività di assistenza/manutenzione”.

 

Quando il fornitore deve essere nominato responsabile esterno?

 

Il fatto che un operatore informatico sia effettivamente titolare autonomo di un set di informazioni che raccoglie direttamente dall’utente, non esclude il fatto che per un set di dati ulteriore e/o per un diverso trattamento esso possa essere ANCHE responsabile esterno.

E questa seconda attività deve essere sempre gestita e, in nessun modo, può essere considerata di rango inferiore alle altre e dunque ignorata.

Nel caso di specie, se è vero che rispetto ai dati personali dei singoli utenti registrati sulla piattaforma “Tupassi” la Società trattava tali dati in qualità di titolare, nell’ambito dell’offerta del servizio di prenotazione effettuato allo sportello dagli utenti dei singoli enti bisogna evidenziare che, al contrario, i trattamenti di dati effettuati tramite “TuPassi” rientrano nella titolarità dei singoli enti, rendendo quindi obbligatoria la nomina a responsabile esterno ex art. 28 GDPR.

In aggiunta a questo occorre sottolineare che anche l’attività di assistenza e manutenzione, svolta dalla Società sul gestionale di prenotazione installato sui sistemi dei clienti, deve essere regolamentata andando a nominare la stessa quale responsabile del trattamento.

 

Come evidenzia il Garante nella sua ordinanza:

 

“Con riguardo all’attività di assistenza e manutenzione, svolta dalla Società sul gestionale di prenotazione installato sui sistemi dei clienti – attività che, quando non riguarda esclusivamente la componente hardware dei sistemi, ma include la possibilità che il personale autorizzato della Società fornitrice del servizio acceda al gestionale dei clienti, comporta inevitabilmente anche il trattamento di dati personali degli utenti –, la mancata adozione di atti idonei ad individuare la stessa quale responsabile del trattamento (art. 28 del Regolamento) risulta non conforme alla disciplina di protezione dati. Diversamente, tale regolamentazione non è dovuta nei casi nei quali la società svolga l’assistenza tecnica esclusivamente mediante un mero supporto (telefonico o via e-mail), senza accedere direttamente ai sistemi e ai dati personali in essi contenuti”.

 

È bene, quindi, ricordare che è permesso non nominare responsabile esterno il proprio fornitore di servizio qualora:

  • l’attività di assistenza informatica e manutenzione sia effettuata solamente sulla componente hardware dei sistemi;
  • l’assistenza informatica sia fornita esclusivamente tramite supporto telefonico o via e-mail, senza accesso a dati personali contenuti nei sistemi.

 

In tutte le altre occasioni, anche quando ad esempio un software è installato sui server del cliente e c’è la concreta possibilità che il fornitore possa accedere ai dati personali contenuti nel sistema, esso deve essere nominato responsabile esterno! Non farlo significa correre il rischio di imbattersi in sanzioni, anche rilevanti.

 

In conclusione.

 

Questo provvedimento ci fornisce una indicazione chiara e inequivocabile rispetto a tutte le aziende che si occupano di installare gestionali: anche se solo occasionalmente il loro personale autorizzato ha accesso al gestionale del cliente per fini di manutenzione, qualora tale accesso includa la possibilità di accedere ai dati presenti nel gestionale stesso, le aziende fornitrici devono essere assolutamente nominate responsabile esterno.

 

Se avete dubbi sulla necessità di nominare un vostro fornitore responsabile esterno non esitate a contattarci

Alchimie Digitali per tutti i servizi che prevedono la gestione dei dati per conto dei propri clienti si nomina sempre responsabile esterno!

 

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Sicurezza Sanitaria, un nuovo Tool per gli adempimenti

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Un nuovo tool per la gestione della Sicurezza Sanitaria.

Nome

Hoc Sicurezza Sanitaria

Obiettivo.

Aiutare le aziende, le associazioni e le scuole a prendere visione, tenere traccia e rendicontare il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.

Perché ce n’era bisogno?

Oggi è indispensabile avere chiarezza su quali adempimenti è necessario rispettare, ma – forse ancora di più! – è necessario poter dimostrare di operare costantemente nel pieno rispetto di tali adempimenti, tanto a garanzia del personale coinvolto quanto a propria tutela in caso di verifiche o ispezioni. È molto importante ripartire e riaprire, ma è altresì fondamentale dimostrare di applicare i protocolli e quindi tutelarsi per non fermarsi nuovamente.

Cosa fa?

È possibile prendere visione e ricevere notifiche su determinate scadenze, come ad esempio cicli di sanificazione e pulizie degli ambienti. Non sostituisce il ruolo del datore di lavoro e dei responsabili della sicurezza, ma è uno strumento a loro vantaggio che li valorizza e dà la possibilità di certificare gli sforzi compiuti, a tutela di imprenditori, imprese e di quanti usufruiscono dei loro prodotti e servizi.

Come lo fa?

È un tool in cloud che va oltre a questa situazione di emergenza.

  • Un cruscotto semplice ed intuitivo permette di notare velocemente eventuali adempimenti da registrare.
  • È possibile inoltre gestire notifiche ed alert che monitorano le scadenze, anticipano le esigenze e prevengono le criticità.
  • La scheda delle rilevazioni permette di gestire per singolo dipendente e singola giornata la rilevazione della temperatura e l’eventuale attività in Smart Working.

La gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro continuerà ad essere un elemento fondamentale per tutte le aziende. È per questo motivo che diventa strategico avere una piattaforma semplice ed efficace che costantemente ci aggiorna in merito le varie disposizioni, che non sempre sono facilmente comprensibili e che sono comunque in continuo cambiamento.

HOC Sicurezza Sanitaria è un servizio in costante aggiornamento che aiuta le imprese a certificare il rispetto dei protocolli richiesti.

Chiedi una Demo per la tua AZIENDA!

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    La sanzione del Garante privacy a Eni Gas e Luce

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    La sanzione del Garante privacy a Eni Gas e Luce

    Di seguito quanto esposto dal garante con alcuni commenti, con particolare attenzione al fatto che vengono indicati anche dei NUMERI, in vari aspetti del processo sanzionatorio,  che possono essere usati come riferimento per dare peso e valore a termini generici del regolamento generale per la protezione dei dati, GDPR, attualmente fonti di discussione, come per esempio “larga scala”

    Il Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce per 11,5 milioni
    Telemarketing indesiderato e attivazione di contratti non richiesti

    Il Garante per la privacy ha applicato a Eni Gas e Luce (Egl) due sanzioni, per complessivi 11,5 milioni di euro, riguardanti rispettivamente trattamenti illeciti di dati personali nell’ambito di attività promozionali e attivazione di contratti non richiesti. Le sanzioni sono state determinate tenendo conto dei parametri indicati nel Regolamento Ue, tra i quali figurano l’ampia platea dei soggetti coinvolti, la pervasività delle condotte, la durata della violazione, le condizioni economiche di Egl.

    Il primo elemento che il Garante fornisce è che siamo al cospetto di DUE sanzioni, che fanno cumulo. Questo ovviamente conferma che se durante un accertamento vengono rilevate violazioni legate a più aspetti del GDPR o, come in questo caso, la violazione di due diversi principi ciascuno può essere sanzionato separatamente. La seconda indicazione importante riguarda i parametri, tra quelli determinati dal GDPR, che ha utilizzato per arrivare alla sua decisione:

    1. La numerosità dei soggetti coinvolti che il Garante definisce “Ampia”, tenete a mente questo punto che servirà dopo.
    2. Condotte pervasive, insomma viene misurata la “pressione” applicata
    3. La durata della violazione, dando conto che quanto più a lungo la condotta giudicata scorretta si protrae tanto più grave è la violazione.
    4. Il fatturato di EGL. Insomma è confermato, almeno in questo caso, che nel dare la multa le dimensioni dell’azienda sono un fattore.

    La prima sanzione di 8,5 milioni di euro riguarda trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing e teleselling riscontrati nel corso di accertamenti e ispezioni svolti dall’Autorità a seguito di diverse decine di segnalazioni e reclami, ricevuti all’indomani della piena applicazione del Gdpr.

    Prima indicazione numerica: diverse decine di segnalazioni.

    Insomma, a conferma di quanto detto da diversi esponenti dell’ufficio del garante, in alcune manifestazioni a cui abbiamo partecipato, il numero complessivo delle segnalazioni può essere utilizzato come elemento per decidere (“..a seguito di…”) chi viene verificato.

    L’ovvia conseguenza è che diventa, per le aziende che non desiderano una visita del Garante, assolutamente fondamentale una corretta (e facilmente accessibile) gestione dei reclami e delle richieste da parte dei clienti, poiché raramente chi si sente vittima di un trattamento illecito segnala al garante senza aver almeno provato a contattare l’azienda.

    Dalle verifiche è emerso un circoscritto numero di casi rivelatori tuttavia di condotte “di sistema” poste in essere da Egl, che hanno evidenziato gravi criticità relative al generale trattamento dei dati.

    Tra le violazioni messe in luce spiccano le telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante il suo diniego a ricevere chiamate promozionali, oppure senza attivare le specifiche procedure di verifica del Registro pubblico delle opposizioni; l’assenza di misure tecnico organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti; tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti; l’acquisizione dei dati dei potenziali clienti da soggetti (list provider) che non avevano acquisito il consenso per la comunicazione di tali dati.

    Qui c’è poco da aggiungere, il Garante fa l’elenco di una serie di requisiti di trattamento, quelli insomma che un buon consulente privacy o un buon DPO, se presente, verifica nel proprio ente, evidenziandoli come tutti mancanti. Sottolineo comunque un aspetto che mi sembrano interessante per tutti coloro che affidano il proprio marketing ad aziende esterne: viene considerata (ovviamente, col senno del poi) una violazione l’uso di liste di contatti fornite da terzi che, una volta verificate, si sono rivelate senza consenso.

    È probabile che EGL sia stata in grado di produrre una qualche forma di contratto dove vi è scritto che il fornitore dei lead si assume la responsabilità del consenso, ma dobbiamo ricordare che più volte il Garante ha parlato di una interpretazione sostanziale della norma, o per usare il termine giusto, un approccio basato sull’Accountability, sul poter Comprovare che quel che si sta facendo o quello che altri stanno facendo per conto nostro. Questa sanzione dovrebbe accendere l’attenzione di tutti i Titolari che si avvalgono di servizi esterni in ambito marketing, non può essere in discussione che contrattualmente i dati di potenziali clienti debbano essere indicati come correttamente legati ad un consenso, è necessario fare il passo successivo e chiederne e registrarne l’evidenza come parte integrante del contratto. In caso contrario il Titolare si espone a rischi non necessari.

    Il Garante, dopo aver dichiarato l’illiceità delle condotte rilevate, ha ingiunto a Egl di implementare procedure e sistemi per verificare, anche tramite l’esame di un campione rilevante di nominativi, lo stato dei consensi delle persone inserite nelle liste dei contatti, prima dell’inizio delle campagne promozionali. Egl dovrà inoltre provvedere alla definitiva automatizzazione dei flussi di dati dal proprio database alla black list di chi non vuole ricevere pubblicità in uso presso la società.

    Il Garante, inoltre, ha vietato alla società l’uso dei dati forniti dai list provider senza che questi ultimi avessero acquisito uno specifico consenso alla loro comunicazione a Egl.

    Naturalmente il Garante non si accontenta di multare ed ovviamente vietare l’utilizzo dei dati privi di consenso, ma entra nel merito delle procedure di una grande azienda e le ingiunge di implementare tutta una serie di procedure la cui realizzazione diventerà un considerevole costo ulteriore a quello della sanzione.

    Privacy by design e DPIA preventive non servono semplicemente a fare della carta ma a mappare i possibili rischi, decidere chi verificare, e come implementare procedure che avranno certamente un costo e un tempo di realizzazione di gran lunga inferiore di quello necessario a modificare un grande progetto già avviato.

    La seconda sanzione di 3 milioni di euro riguarda violazioni nella conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero della fornitura di energia e gas. Molte persone si sono rivolte all’Autorità lamentando di aver appreso della stipula di un nuovo contratto solo dalla ricezione della lettera di disdetta del vecchio fornitore o dalle prime fatture di Egl. In alcuni casi poi le segnalazioni denunciavano la presenza nel contratto di dati inesatti e di sottoscrizione apocrifa.

    Le gravi irregolarità hanno interessato circa 7200 consumatori. Dagli accertamenti dell’Autorità è emerso che le condotte adottate da Egl nell’acquisizione di nuovi clienti mediante alcune agenzie esterne operanti per suo conto, per modalità organizzative e gestionali, hanno determinato trattamenti non conformi al Regolamento UE, in quanto contrari ai principi di correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati.

    Nella seconda sanzione emerge in prima battuta una violazione legata ad un principio, quello della correttezza esattezza e aggiornamento dei dati, che spesso viene considerato secondario: in formazione mi capita spesso di chiedere al manager di turno se è così sicuro che la sua organizzazione sia in grado di recepire richieste di modifica.

    In seconda battuta è importante segnalare che il Garante scrive in maniera esplicita il numero di soggetti interessati: 7200. Poco sopra definisce questo numero “ampia platea”. E come in un termometro in cui sappiamo dove è lo zero ma non sappiamo dove comincia il “cento” (l’ineffabile “larga scala”) oggi possiamo comunque apporre un segnalino “Ampia platea” al valore 7200. Per dare un riscontro pratico, Mailchimp, uno dei servizi di mail marketing meno costosi, è gratuito fino a 2000 contatti, e il primo livello a pagamento (circa € 100,00 all’anno) arriva fino a 50.000 contatti, alla portata di qualunque freelance del settore.

    Il Garante quindi, rilevate le irregolarità, ha ingiunto a Egl l’adozione di una serie di misure correttive e l’introduzione di specifici alert in grado di individuare varie anomalie procedurali.

    Come sopra, rispetto alle procedure GDPR da implementare

    Le implementazioni dovranno essere introdotte e comunicate all’Autorità in tempi stabiliti, mentre il pagamento delle sanzioni dovrà essere effettuato entro trenta giorni.

    Insomma intanto i soldi poi ci sediamo ad un tavolo e pianifichiamo i correttivi e i tempi di realizzazione. Al di là degli aspetti economici, con questa frase si definisce il fatto che dovrà essere sottoposto allo scrutinio dell’Autorità il progetto delle nuove misure di sicurezza, fino a ricevere una qualche forma di approvazione…ed improvvisamente sale il sospetto che nella gestione di una violazione rilevata dal Garante, la sanzione possa essere il problema di minore entità.

    Concludo con una osservazione, che faccio questa volta nei panni di cittadino: il Garante per la protezione dei Dati ha confermato che c’è una norma, il GDPR, ed un ufficio, a cui mi posso rivolgere, con effetti concreti e tangibili, per protestare contro chi concorre a ridurre sempre di più la fiducia mia e di tutti i cittadini, nella società digitale.

     

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