Come dare evidenza della liceità del trattamento? Un aggiornamento di PrivacyLab GDPR.

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liceità

Di recente è stata evidenziata da parte del Garante italiano la necessità di rendere maggiormente esplicite le attività compiute dal titolare per allinearsi a quanto espresso dall’art. 5 GDPR: si è registrato, infatti, un aumento delle sanzioni in tutta Europa per la violazione di questo articolo, che spesso è coinvolto indirettamente anche in altri inadempimenti, proprio perché sta alla base della gestione dei dati personali. Ricordiamo che qualsiasi inosservanza di tale articolo determina una violazione sanzionata dall’art. 83, comma 5, ovvero fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del volume d’affari globale.

 

L’articolo 5 del GDPR prevede che il titolare del trattamento sia competente del rispetto dei principi espressi in tale articolo e che provveda, quindi, ad effettuare delle verifiche sulla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti effettuati (Art. 5, punto 1 comma a), per dimostrare che le finalità dichiarate siano determinate, esplicite e legittime (Art. 5, punto 1 comma b) e che il trattamento risulti adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario (Art. 5, punto 1 comma c).

 

Per questa ragione è opportuno che resti una traccia delle valutazioni che il titolare ha compiuto in modo da poter dimostrare quale sia stato il percorso di verifica svolto. Sarebbe bene che ciò venisse fatto prima di iniziare il trattamento, per procedere poi alla definizione di adeguate misure tecniche e organizzative che siano efficaci nel tutelare i diritti degli interessati.

 

PrivacyLab ha recentemente implementato una nuova funzione con la quale si potrà inserire la data in cui è stata svolta la verifica, il nome del responsabile che attesta quanto compiuto e la descrizione delle valutazioni effettuate per dare evidenza del percorso intrapreso, per dimostrare che i trattamenti siano effettivamente necessari e pertinenti rispetto alle finalità che si vanno a dichiarare nel registro dei trattamenti, secondo quanto richiesto dall’articolo 5 del GDPR.

 

Questa nuova funzione va ad integrarsi con gli adempimenti richiesti per dimostrare l’accountability del Titolare per dare prova della liceità e correttezza di ogni trattamento compiuto dall’azienda.

Un’occasione ulteriore per adeguarsi al GDPR!

 

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Sicurezza Sanitaria, un nuovo Tool per gli adempimenti

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Un nuovo tool per la gestione della Sicurezza Sanitaria.

Nome

Hoc Sicurezza Sanitaria

Obiettivo.

Aiutare le aziende, le associazioni e le scuole a prendere visione, tenere traccia e rendicontare il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.

Perché ce n’era bisogno?

Oggi è indispensabile avere chiarezza su quali adempimenti è necessario rispettare, ma – forse ancora di più! – è necessario poter dimostrare di operare costantemente nel pieno rispetto di tali adempimenti, tanto a garanzia del personale coinvolto quanto a propria tutela in caso di verifiche o ispezioni. È molto importante ripartire e riaprire, ma è altresì fondamentale dimostrare di applicare i protocolli e quindi tutelarsi per non fermarsi nuovamente.

Cosa fa?

È possibile prendere visione e ricevere notifiche su determinate scadenze, come ad esempio cicli di sanificazione e pulizie degli ambienti. Non sostituisce il ruolo del datore di lavoro e dei responsabili della sicurezza, ma è uno strumento a loro vantaggio che li valorizza e dà la possibilità di certificare gli sforzi compiuti, a tutela di imprenditori, imprese e di quanti usufruiscono dei loro prodotti e servizi.

Come lo fa?

È un tool in cloud che va oltre a questa situazione di emergenza.

  • Un cruscotto semplice ed intuitivo permette di notare velocemente eventuali adempimenti da registrare.
  • È possibile inoltre gestire notifiche ed alert che monitorano le scadenze, anticipano le esigenze e prevengono le criticità.
  • La scheda delle rilevazioni permette di gestire per singolo dipendente e singola giornata la rilevazione della temperatura e l’eventuale attività in Smart Working.

La gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro continuerà ad essere un elemento fondamentale per tutte le aziende. È per questo motivo che diventa strategico avere una piattaforma semplice ed efficace che costantemente ci aggiorna in merito le varie disposizioni, che non sempre sono facilmente comprensibili e che sono comunque in continuo cambiamento.

HOC Sicurezza Sanitaria è un servizio in costante aggiornamento che aiuta le imprese a certificare il rispetto dei protocolli richiesti.

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    La gestione del form di iscrizione secondo il GDPR

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     La gestione del form di iscrizione secondo il GDPR

    come costruire una lista di contatti secondo la nuova normativa sulla privacy

    30 settembre 2020

    dalle 14.30 alle 16:30

    Molte volte si è portati a pensare che il GDPR abbia complicato tutte le procedure che conosciamo, percepiamo l’obbligo di richiedere il consenso per il trattamento dei dati come un rischio: l’utente, spaventato dalle numerose richieste, potrebbe decidere di non compilare il nostro form di iscrizione… Questo breve corso si pone l’obiettivo di spiegare quali sono le tecniche e i metodi da utilizzare per creare un form di iscrizione che sfrutti il GDPR per ottenere un form chiaro, semplice ed efficace. Partendo dai principi espressi dal Regolamento europeo, vedremo quali sono le regole da seguire per ottenere un form di iscrizione che ci permetta di raccogliere con facilità i dati che ci servono seguendo comunque le disposizioni del GDPR. La raccolta di dati effettuata con un form di iscrizione ben strutturato permetterà di ottenere svariate liste di contatti che potranno essere utilizzate in futuro senza il rischio di infrangere qualche norma.

    Protocolli di sicurezza Anticovid per la formazione in aula

    Alchimie Digitali si è impegnata al massimo per rispettare tutti i protocolli di sicurezza anti contagio a norma di legge, sia dal punto di vista formale, con la documentazione, che sostanziale, mettendo a disposizione di visitatori e studenti mascherine, schermi facciali gel disinfettante e sanificando gli ambienti in maniera corretta. Per garantire le norme di sicurezza Anticovid i posti disponibili in aula saranno limitati, ma ad esaurimento di essi, o secondo preferenza, sarà comunque possibile partecipare in videoconferenza da remoto, tramite la piattaforma GoToMeeting.

    Riporto di sotto il commento da parte di Fabio Luccarini, dello Studio Luccarini & Pivetti, lasciato sulla nostra pagina Facebook.

    Oggi 25 giugno, sopralluogo presso i locali di Alchimie Digitali Srl per la verifica periodica sull’attuazione del Protocollo Aziendale per le misure anticontagio da COVID-19.
    Con grande soddisfazione abbiamo riscontrato la corretta applicazione di tutte le disposizioni definite con l’Azienda ed inserite nel protocollo aziendale. Impeccabile l’aspetto riguardante la sanificazione degli ambienti con particolare riferimento alle procedure di pulizia dell’impianto di climatizzazione che in questo caldo inizio d’estate darà sollievo e concentrazione a tutti i lavoratori e in particolare a quelli che presto dovranno partecipare ai corsi in presenza che Alchimie Digitali sta programmato per i prossimi giorni.
    Il complimento più doveroso alla Direzione Aziendale per aver recepito ed applicato queste nuove disposizioni. Prendendo uno spunto da un motto “prevenire e meglio che curare”.

    Ne parleremo con Beatrice Bardelli e Francesco Iori.

    Il costo, a partecipante, è di:

    € 70, 00 + IVA

    oppure

    € 50,00 + IVA per i membri BNI e per i soci ANCIMP

    Gratuito per i clienti Netly e Alchimie Digitali con contratto continuativo attivo (contattaci per maggiori informazioni)

    Registrazione

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      Analisi Rete Wifi ovvero, il Wi-Fi Survey

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      Analisi Rete Wifi: il Wi-Fi Survey

      Rilevazione, analisi e progettazione per Reti WiFi capaci di sostenere le nuove esigenze

      About

      Cos’è il Wi-Fi Survey?

      L’analisi delle reti Wifi, ovvero il Wi-Fi Survey, e l’analisi attiva del segnale Wi-Fi hanno come scopo quello di verificare la salute delle vostre reti WiFi per poterne risolvere i problemi in maniera precisa e sulla base di informazioni legate a
      • rete informatica
      • analisi fisica delle Radiofrequenze
         

      Rilevazione

      Elaborazione

      Interpretazione

      SOLUZIONE

      How

      A chi serve l’analisi delle reti WiFI?

      Grandi uffici

      • Reti complesse
      • Vincoli architettonici e strutturali
      • Gestione degli accessi e dei permessi degli utenti
      • Reti ed infrastrutture che non sono performanti quanto dovrebbero

      Capannoni o Aree Esterne

      • Dal piccolo capannone alla grande area
      • Siti produttivi con apparecchiature automatizzate
      • Officine meccaniche
      • Riparazioni Autoveicoli
      • Reti ed infrastrutture che non sono performanti quanto dovrebbero

      TESTIMONIALS

      Due definizioni tecniche sul Wi-Fi Survey

      RILEVAZIONE

      Raccolta di dati grezzi in RF sulle frequenze utilizzate dai dispositivi effettuata tramite una antenna collegata alla scheda wi-fi di un PC portatile. Può essere di tre tipi:

      • Passiva (mi metto in ascolto)
      • Attiva (emetto un segnale e verifico)
      • Predittiva o “virtuale ” (Progettazione a partire dalla planimetria

      INTERPRETAZIONE

      Per interpretazione si intende la lettura dei rapporti e dei grafici attraverso le lenti dell’esperienza, delle capacità e delle competenze trasversali dei nostri operatori, sia in elettronica che in ambito sistemistico che impiantistico.

      Tutto questo per creare nuovi progetti, rilevare le ragioni dei malfunzionamenti e proporre soluzioni efficaci.

      Vuoi saperne di più?

      Click
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      Formazione efficace

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      Formazione efficace

      Realizzeremo e proporremo in maniera regolare e costante corsi di formazione base e avanzati, aperti a tutti, qui nella nostra sede. I corsi di formazione saranno gratuiti per i clienti di Alchimie Digitali e Netly, per tutto il 2020.

      L’obiettivo della Formazione 

      La ricerca del continuo miglioramento della nostra offerta legata alle attività di consulenza aziendale, ci ha convinti, a partire da quest’anno, a strutturare e formalizzare la nostra proposta formativa.

      Il nostro obiettivo come consulenti informatici o, più recentemente, come consulenti privacy in ambito GDPR, è sempre stato quello di accompagnare le aziende nostre clienti, in un processo di innovazione che produca valore e porti alla crescita di nuove competenze.

      Il nostro metodo cerca sempre di partire dalla formazione del cliente, sia esso un manager di una grande realtà o l’amministratore delegato di una PMI,  per arrivare nel migliore dei modi ad instaurare quel rapporto di fiducia e  collaborazione che rende il lavoro più efficiente, rapido, consapevole e soddisfacente.

      Ecco perché abbiamo deciso di includere, per i clienti sia di Alchimie Digitali che di Netly (ora brand di Alchimie Digitali) con contratto continuativo attivo, la formazione per tutte le date dei corsi base e la possibilità di accedere a quelli avanzati con prezzo scontato, per tutto il corso dell’anno, per un massimo di due persone per azienda, per corso.

      Le nostre formazioni, si svilupperanno su tematiche differenti, dal GDPR all’organizzazione della propria agenda lavorativa, con interventi altamente specifici e tecnici come la gestione legale del documento digitale o la gestione del passaggio generazionale.

      Per scoprire le prossime date, è possibile consultare l’elenco completo al link qua sotto. Ogni corso avrà la propria pagina web, contenente il programma e le informazioni principali e sempre sulla stessa, ci si potrà registrare non appena saranno aperte le iscrizioni.

      Vorresti essere informato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE sui corsi di formazione, ma il pensiero dello spam ti frena dall’inserire il tuo indirizzo email?

      Ti capiamo bene, ed è per questo che vogliamo garantirti che il tuo dato verrà utilizzato unicamente per aggiornarti sugli eventi che terremo nella nostra sala corsi, parola di Consulenti GDPR!

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        La sanzione del Garante privacy a Eni Gas e Luce

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        La sanzione del Garante privacy a Eni Gas e Luce

        Di seguito quanto esposto dal garante con alcuni commenti, con particolare attenzione al fatto che vengono indicati anche dei NUMERI, in vari aspetti del processo sanzionatorio,  che possono essere usati come riferimento per dare peso e valore a termini generici del regolamento generale per la protezione dei dati, GDPR, attualmente fonti di discussione, come per esempio “larga scala”

        Il Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce per 11,5 milioni
        Telemarketing indesiderato e attivazione di contratti non richiesti

        Il Garante per la privacy ha applicato a Eni Gas e Luce (Egl) due sanzioni, per complessivi 11,5 milioni di euro, riguardanti rispettivamente trattamenti illeciti di dati personali nell’ambito di attività promozionali e attivazione di contratti non richiesti. Le sanzioni sono state determinate tenendo conto dei parametri indicati nel Regolamento Ue, tra i quali figurano l’ampia platea dei soggetti coinvolti, la pervasività delle condotte, la durata della violazione, le condizioni economiche di Egl.

        Il primo elemento che il Garante fornisce è che siamo al cospetto di DUE sanzioni, che fanno cumulo. Questo ovviamente conferma che se durante un accertamento vengono rilevate violazioni legate a più aspetti del GDPR o, come in questo caso, la violazione di due diversi principi ciascuno può essere sanzionato separatamente. La seconda indicazione importante riguarda i parametri, tra quelli determinati dal GDPR, che ha utilizzato per arrivare alla sua decisione:

        1. La numerosità dei soggetti coinvolti che il Garante definisce “Ampia”, tenete a mente questo punto che servirà dopo.
        2. Condotte pervasive, insomma viene misurata la “pressione” applicata
        3. La durata della violazione, dando conto che quanto più a lungo la condotta giudicata scorretta si protrae tanto più grave è la violazione.
        4. Il fatturato di EGL. Insomma è confermato, almeno in questo caso, che nel dare la multa le dimensioni dell’azienda sono un fattore.

        La prima sanzione di 8,5 milioni di euro riguarda trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing e teleselling riscontrati nel corso di accertamenti e ispezioni svolti dall’Autorità a seguito di diverse decine di segnalazioni e reclami, ricevuti all’indomani della piena applicazione del Gdpr.

        Prima indicazione numerica: diverse decine di segnalazioni.

        Insomma, a conferma di quanto detto da diversi esponenti dell’ufficio del garante, in alcune manifestazioni a cui abbiamo partecipato, il numero complessivo delle segnalazioni può essere utilizzato come elemento per decidere (“..a seguito di…”) chi viene verificato.

        L’ovvia conseguenza è che diventa, per le aziende che non desiderano una visita del Garante, assolutamente fondamentale una corretta (e facilmente accessibile) gestione dei reclami e delle richieste da parte dei clienti, poiché raramente chi si sente vittima di un trattamento illecito segnala al garante senza aver almeno provato a contattare l’azienda.

        Dalle verifiche è emerso un circoscritto numero di casi rivelatori tuttavia di condotte “di sistema” poste in essere da Egl, che hanno evidenziato gravi criticità relative al generale trattamento dei dati.

        Tra le violazioni messe in luce spiccano le telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante il suo diniego a ricevere chiamate promozionali, oppure senza attivare le specifiche procedure di verifica del Registro pubblico delle opposizioni; l’assenza di misure tecnico organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti; tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti; l’acquisizione dei dati dei potenziali clienti da soggetti (list provider) che non avevano acquisito il consenso per la comunicazione di tali dati.

        Qui c’è poco da aggiungere, il Garante fa l’elenco di una serie di requisiti di trattamento, quelli insomma che un buon consulente privacy o un buon DPO, se presente, verifica nel proprio ente, evidenziandoli come tutti mancanti. Sottolineo comunque un aspetto che mi sembrano interessante per tutti coloro che affidano il proprio marketing ad aziende esterne: viene considerata (ovviamente, col senno del poi) una violazione l’uso di liste di contatti fornite da terzi che, una volta verificate, si sono rivelate senza consenso.

        È probabile che EGL sia stata in grado di produrre una qualche forma di contratto dove vi è scritto che il fornitore dei lead si assume la responsabilità del consenso, ma dobbiamo ricordare che più volte il Garante ha parlato di una interpretazione sostanziale della norma, o per usare il termine giusto, un approccio basato sull’Accountability, sul poter Comprovare che quel che si sta facendo o quello che altri stanno facendo per conto nostro. Questa sanzione dovrebbe accendere l’attenzione di tutti i Titolari che si avvalgono di servizi esterni in ambito marketing, non può essere in discussione che contrattualmente i dati di potenziali clienti debbano essere indicati come correttamente legati ad un consenso, è necessario fare il passo successivo e chiederne e registrarne l’evidenza come parte integrante del contratto. In caso contrario il Titolare si espone a rischi non necessari.

        Il Garante, dopo aver dichiarato l’illiceità delle condotte rilevate, ha ingiunto a Egl di implementare procedure e sistemi per verificare, anche tramite l’esame di un campione rilevante di nominativi, lo stato dei consensi delle persone inserite nelle liste dei contatti, prima dell’inizio delle campagne promozionali. Egl dovrà inoltre provvedere alla definitiva automatizzazione dei flussi di dati dal proprio database alla black list di chi non vuole ricevere pubblicità in uso presso la società.

        Il Garante, inoltre, ha vietato alla società l’uso dei dati forniti dai list provider senza che questi ultimi avessero acquisito uno specifico consenso alla loro comunicazione a Egl.

        Naturalmente il Garante non si accontenta di multare ed ovviamente vietare l’utilizzo dei dati privi di consenso, ma entra nel merito delle procedure di una grande azienda e le ingiunge di implementare tutta una serie di procedure la cui realizzazione diventerà un considerevole costo ulteriore a quello della sanzione.

        Privacy by design e DPIA preventive non servono semplicemente a fare della carta ma a mappare i possibili rischi, decidere chi verificare, e come implementare procedure che avranno certamente un costo e un tempo di realizzazione di gran lunga inferiore di quello necessario a modificare un grande progetto già avviato.

        La seconda sanzione di 3 milioni di euro riguarda violazioni nella conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero della fornitura di energia e gas. Molte persone si sono rivolte all’Autorità lamentando di aver appreso della stipula di un nuovo contratto solo dalla ricezione della lettera di disdetta del vecchio fornitore o dalle prime fatture di Egl. In alcuni casi poi le segnalazioni denunciavano la presenza nel contratto di dati inesatti e di sottoscrizione apocrifa.

        Le gravi irregolarità hanno interessato circa 7200 consumatori. Dagli accertamenti dell’Autorità è emerso che le condotte adottate da Egl nell’acquisizione di nuovi clienti mediante alcune agenzie esterne operanti per suo conto, per modalità organizzative e gestionali, hanno determinato trattamenti non conformi al Regolamento UE, in quanto contrari ai principi di correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati.

        Nella seconda sanzione emerge in prima battuta una violazione legata ad un principio, quello della correttezza esattezza e aggiornamento dei dati, che spesso viene considerato secondario: in formazione mi capita spesso di chiedere al manager di turno se è così sicuro che la sua organizzazione sia in grado di recepire richieste di modifica.

        In seconda battuta è importante segnalare che il Garante scrive in maniera esplicita il numero di soggetti interessati: 7200. Poco sopra definisce questo numero “ampia platea”. E come in un termometro in cui sappiamo dove è lo zero ma non sappiamo dove comincia il “cento” (l’ineffabile “larga scala”) oggi possiamo comunque apporre un segnalino “Ampia platea” al valore 7200. Per dare un riscontro pratico, Mailchimp, uno dei servizi di mail marketing meno costosi, è gratuito fino a 2000 contatti, e il primo livello a pagamento (circa € 100,00 all’anno) arriva fino a 50.000 contatti, alla portata di qualunque freelance del settore.

        Il Garante quindi, rilevate le irregolarità, ha ingiunto a Egl l’adozione di una serie di misure correttive e l’introduzione di specifici alert in grado di individuare varie anomalie procedurali.

        Come sopra, rispetto alle procedure GDPR da implementare

        Le implementazioni dovranno essere introdotte e comunicate all’Autorità in tempi stabiliti, mentre il pagamento delle sanzioni dovrà essere effettuato entro trenta giorni.

        Insomma intanto i soldi poi ci sediamo ad un tavolo e pianifichiamo i correttivi e i tempi di realizzazione. Al di là degli aspetti economici, con questa frase si definisce il fatto che dovrà essere sottoposto allo scrutinio dell’Autorità il progetto delle nuove misure di sicurezza, fino a ricevere una qualche forma di approvazione…ed improvvisamente sale il sospetto che nella gestione di una violazione rilevata dal Garante, la sanzione possa essere il problema di minore entità.

        Concludo con una osservazione, che faccio questa volta nei panni di cittadino: il Garante per la protezione dei Dati ha confermato che c’è una norma, il GDPR, ed un ufficio, a cui mi posso rivolgere, con effetti concreti e tangibili, per protestare contro chi concorre a ridurre sempre di più la fiducia mia e di tutti i cittadini, nella società digitale.

         

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