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Noi di Alchimie Digitali, ci occupiamo dell’implementazione dei servizi di gestione dei cookies su qualunque tipologia di piattaforma web un servizio completo “chiavi in mano”.

Essendo sempre attenti ad offrire ai nostri clienti un servizio completo, sicuro e stabile, per la gestione dei cookies abbiamo scelto Elmo.
Elmo è lo strumento di Privacy Lab che consente la verifica e la catalogazione dei cookies sia per la conformità al GDPR (normativa europea), sia per il sistema di USA e Australia.

Il suo Cookie inspector consente la gestione delle autorizzazioni e genera un registro consensi certificato.
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La sanzione del garante a Roma Capitale e al fornitore di “TuPassi”

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sanzione del Garante per la protezione dei dati personali a Roma Capitale e al fornitore "TuPassi"

Un commento pratico alla sanzione del Garante nei confronti di Roma Capitale e del suo fornitore del servizio informatico “TuPassi”. Qualche spunto di riflessione per fare chiarezza sulla necessità di nomina a responsabile esterno per i fornitori di servizi informatici.

In breve:

Garante per la protezione dei dati personali dispone una sanzione sia nei confronti di Roma Capitale, rispetto al servizio “TuPassi”, sia nei confronti della società informatica fornitrice del servizio, che operava senza:

  • Nomina a responsabile esterno al trattamento
  • Nomina ad amministratore di sistema
  • Utilizzando in maniera assolutamente inappropriata la formula del “Titolare Autonomo”

Tutte le aziende che offrono questi servizi ( assistenza informatica, installazione/manutenzione gestionali) dovrebbero verificare di essere in regola rispetto agli adempimenti GDPR in ottica di accountability ed in particolare rispetto alla gestione delle nomine ricevute come responsabili esterni.

 

La vicenda.

 

Nella newsletter del 25 gennaio il Garante per la protezione dei dati personali riporta la sanzione di 500 mila euro disposta nei confronti di Roma Capitale per trattamento illecito di dati personali dei dipendenti e degli utenti, effettuato attraverso il sistema di prenotazione degli appuntamenti “TuPassi”.

Tale sistema consentiva di acquisire e memorizzare sui server di Roma Capitale numerosi dati degli utenti relativi alle prenotazioni (tipo di prestazione, canale utilizzato, data e ora della prenotazione) e del personale impiegato nella gestione degli appuntamenti. Tutte le operazioni possibili grazie a questo applicativo erano effettuate senza che né gli utenti né i dipendenti avessero ricevuto un’informativa completa sui trattamenti effettuati secondo quanto previsto dall’art. 13 GDPR.

 

Perché è importante per chi opera in campo informatico.

 

L’aspetto più interessante di questa sanzione, per noi e per tutti i professionisti e le società che forniscono servizi informatici, riguarda il fornitore del servizio “TuPassi” al quale Roma Capitale si affidava.

L’Autorità ha comminato, con un provvedimento separato, una sanzione di 40 mila euro alla società fornitrice del sistema per i trattamenti effettuati in qualità di autonomo titolare con riguardo, in particolare, alla prenotazione di servizi sanitari da parte degli utenti e alla manutenzione del sistema per conto dei clienti.

 

Il rapporto tra Roma Capitale e la società fornitrice del sistema di prenotazione non era stato disciplinato da nessun accordo.  Che cosa significa? Non c’era un contratto e, supponiamo, nemmeno una nomina? In effetti continuando la lettura sembra proprio essere questo il caso.

Durante l’attività istruttoria a carico di tale Società fornitrice è emerso, infatti, che

 

“nessuno dei clienti ha nominato la Società quale responsabile del trattamento per l’attività di assistenza e manutenzione” né quale “amministratore di sistema dei server dei clienti stessi, ai quali accede direttamente, da linea di comando, per l’attività di assistenza/manutenzione”.

 

Quando il fornitore deve essere nominato responsabile esterno?

 

Il fatto che un operatore informatico sia effettivamente titolare autonomo di un set di informazioni che raccoglie direttamente dall’utente, non esclude il fatto che per un set di dati ulteriore e/o per un diverso trattamento esso possa essere ANCHE responsabile esterno.

E questa seconda attività deve essere sempre gestita e, in nessun modo, può essere considerata di rango inferiore alle altre e dunque ignorata.

Nel caso di specie, se è vero che rispetto ai dati personali dei singoli utenti registrati sulla piattaforma “Tupassi” la Società trattava tali dati in qualità di titolare, nell’ambito dell’offerta del servizio di prenotazione effettuato allo sportello dagli utenti dei singoli enti bisogna evidenziare che, al contrario, i trattamenti di dati effettuati tramite “TuPassi” rientrano nella titolarità dei singoli enti, rendendo quindi obbligatoria la nomina a responsabile esterno ex art. 28 GDPR.

In aggiunta a questo occorre sottolineare che anche l’attività di assistenza e manutenzione, svolta dalla Società sul gestionale di prenotazione installato sui sistemi dei clienti, deve essere regolamentata andando a nominare la stessa quale responsabile del trattamento.

 

Come evidenzia il Garante nella sua ordinanza:

 

“Con riguardo all’attività di assistenza e manutenzione, svolta dalla Società sul gestionale di prenotazione installato sui sistemi dei clienti – attività che, quando non riguarda esclusivamente la componente hardware dei sistemi, ma include la possibilità che il personale autorizzato della Società fornitrice del servizio acceda al gestionale dei clienti, comporta inevitabilmente anche il trattamento di dati personali degli utenti –, la mancata adozione di atti idonei ad individuare la stessa quale responsabile del trattamento (art. 28 del Regolamento) risulta non conforme alla disciplina di protezione dati. Diversamente, tale regolamentazione non è dovuta nei casi nei quali la società svolga l’assistenza tecnica esclusivamente mediante un mero supporto (telefonico o via e-mail), senza accedere direttamente ai sistemi e ai dati personali in essi contenuti”.

 

È bene, quindi, ricordare che è permesso non nominare responsabile esterno il proprio fornitore di servizio qualora:

  • l’attività di assistenza informatica e manutenzione sia effettuata solamente sulla componente hardware dei sistemi;
  • l’assistenza informatica sia fornita esclusivamente tramite supporto telefonico o via e-mail, senza accesso a dati personali contenuti nei sistemi.

 

In tutte le altre occasioni, anche quando ad esempio un software è installato sui server del cliente e c’è la concreta possibilità che il fornitore possa accedere ai dati personali contenuti nel sistema, esso deve essere nominato responsabile esterno! Non farlo significa correre il rischio di imbattersi in sanzioni, anche rilevanti.

 

In conclusione.

 

Questo provvedimento ci fornisce una indicazione chiara e inequivocabile rispetto a tutte le aziende che si occupano di installare gestionali: anche se solo occasionalmente il loro personale autorizzato ha accesso al gestionale del cliente per fini di manutenzione, qualora tale accesso includa la possibilità di accedere ai dati presenti nel gestionale stesso, le aziende fornitrici devono essere assolutamente nominate responsabile esterno.

 

Se avete dubbi sulla necessità di nominare un vostro fornitore responsabile esterno non esitate a contattarci

Alchimie Digitali per tutti i servizi che prevedono la gestione dei dati per conto dei propri clienti si nomina sempre responsabile esterno!

 

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Il Wi-Fi, dalla connessione alla realizzazione della rete

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wifi

Dopo “Permesso, posso entrare?”, la frase più frequente all’ingresso di un edificio è: “ce l’hai il Wi-Fi?, mi dai la password?”
Nel gergo comune, il termine Wi-Fi è arrivato a significare la connessione senza fili. Un acronimo, dal significato non chiarissimo, ma genericamente connesso con il termine wireless (che comprende tutte le
connessioni senza fili, anche il 3G, 4G, etc.), che in realtà è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance che ne permette l’utilizzo solo ai dispositivi certificati.
Se vogliamo essere precisi il Wi-Fi è una tecnologia di scambio dati senza fili attraverso onde radio a particolari frequenze, che si basa sullo standard IEEE 802.11. La connessione parte da un modem router,
o attraverso access point, e può essere utilizzata da tutti i dispositivi che fanno uso del Wi-Fi (che hanno cioè superato i test di interoperabilità), siano essi computer, smart TV, dispositivi cellulari, consolle,
etc.
Le reti Wi-Fi sono diventate lo standard nell’uso domestico, e questo grazie alla comodità e facilità di utilizzo, ma sono molto usate anche in ambito professionale. In questo secondo caso, però, non è
sufficiente installare un modem, prima è necessario fare un’indagine (survey) per progettare la rete.

Progettazione reti WI-Fi: l’esperto vs mio cugino

Partiamo dal presupposto che la connessione via cavo è, per sua natura, più stabile, schermata e meno soggetta ad interferenze. Un’azienda, alla comodità del wireless tenderà sempre a preferire questi
parametri (o se non li preferisce glieli suggerirà caldamente il tecnico). Può però rendersi necessaria l’installazione di una rete Wi-Fi per i motivi più disparati: per connettere dispositivi digitali per analisi o
rilevazione, per dare la possibilità a collaboratori di collegarsi con i propri sistemi, o altro.

Sistema 1: lascio fare a mio cugino.

Come da tradizione italica, perché chiamare un tecnico quando posso far fare il lavoro a mio cugino che si intende di computer? Lui dice che è sufficiente mettere un modem wi-fi, e poi aggiungere più access point possibile in modo da coprire tutta la superficie dell’azienda. Lavoro da pochi minuti, economico, ma che lascia aperti una marea di problemi: copertura effettiva, rumore e disturbi, per non
parlare della tutela dei dati personali durante l’accesso.

Sistema 2: il Wi-Fi Survey

 

Il Wi-Fi Survey è una pratica che mette in campo una serie di competenze per ispezionare l’area in modo da scoprire quali frequenze radio possono interagire nello spettro che ci interessa, e da cosa sono emesse. Una volta ispezionata l’area ed eventualmente bonificata, si passa all’installazione della rete e alla creazione della mappa di copertura (heat map), per verificare la potenza del segnale in ogni singola area e valutare la necessità di aggiungere degli access point (facendo attenzione a non sovrapporre segnali che poi causerebbero disturbi).
A questo punto l’assistenza informatica diventa fondamentale per valutare le performance della rete, i tempi di risposta degli access point e calibrare tutta la struttura.
Insomma, come per ogni altra nostra attività, il punto di partenza è un’analisi della rete Wifi o “wifi survey” .

Vuoi saperne di più?

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Come dare evidenza della liceità del trattamento? Un aggiornamento di PrivacyLab GDPR.

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liceità

Di recente è stata evidenziata da parte del Garante italiano la necessità di rendere maggiormente esplicite le attività compiute dal titolare per allinearsi a quanto espresso dall’art. 5 GDPR: si è registrato, infatti, un aumento delle sanzioni in tutta Europa per la violazione di questo articolo, che spesso è coinvolto indirettamente anche in altri inadempimenti, proprio perché sta alla base della gestione dei dati personali. Ricordiamo che qualsiasi inosservanza di tale articolo determina una violazione sanzionata dall’art. 83, comma 5, ovvero fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del volume d’affari globale.

 

L’articolo 5 del GDPR prevede che il titolare del trattamento sia competente del rispetto dei principi espressi in tale articolo e che provveda, quindi, ad effettuare delle verifiche sulla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti effettuati (Art. 5, punto 1 comma a), per dimostrare che le finalità dichiarate siano determinate, esplicite e legittime (Art. 5, punto 1 comma b) e che il trattamento risulti adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario (Art. 5, punto 1 comma c).

 

Per questa ragione è opportuno che resti una traccia delle valutazioni che il titolare ha compiuto in modo da poter dimostrare quale sia stato il percorso di verifica svolto. Sarebbe bene che ciò venisse fatto prima di iniziare il trattamento, per procedere poi alla definizione di adeguate misure tecniche e organizzative che siano efficaci nel tutelare i diritti degli interessati.

 

PrivacyLab ha recentemente implementato una nuova funzione con la quale si potrà inserire la data in cui è stata svolta la verifica, il nome del responsabile che attesta quanto compiuto e la descrizione delle valutazioni effettuate per dare evidenza del percorso intrapreso, per dimostrare che i trattamenti siano effettivamente necessari e pertinenti rispetto alle finalità che si vanno a dichiarare nel registro dei trattamenti, secondo quanto richiesto dall’articolo 5 del GDPR.

 

Questa nuova funzione va ad integrarsi con gli adempimenti richiesti per dimostrare l’accountability del Titolare per dare prova della liceità e correttezza di ogni trattamento compiuto dall’azienda.

Un’occasione ulteriore per adeguarsi al GDPR!

 

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Sicurezza Sanitaria, un nuovo Tool per gli adempimenti

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Un nuovo tool per la gestione della Sicurezza Sanitaria.

Nome

Hoc Sicurezza Sanitaria

Obiettivo.

Aiutare le aziende, le associazioni e le scuole a prendere visione, tenere traccia e rendicontare il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.

Perché ce n’era bisogno?

Oggi è indispensabile avere chiarezza su quali adempimenti è necessario rispettare, ma – forse ancora di più! – è necessario poter dimostrare di operare costantemente nel pieno rispetto di tali adempimenti, tanto a garanzia del personale coinvolto quanto a propria tutela in caso di verifiche o ispezioni. È molto importante ripartire e riaprire, ma è altresì fondamentale dimostrare di applicare i protocolli e quindi tutelarsi per non fermarsi nuovamente.

Cosa fa?

È possibile prendere visione e ricevere notifiche su determinate scadenze, come ad esempio cicli di sanificazione e pulizie degli ambienti. Non sostituisce il ruolo del datore di lavoro e dei responsabili della sicurezza, ma è uno strumento a loro vantaggio che li valorizza e dà la possibilità di certificare gli sforzi compiuti, a tutela di imprenditori, imprese e di quanti usufruiscono dei loro prodotti e servizi.

Come lo fa?

È un tool in cloud che va oltre a questa situazione di emergenza.

  • Un cruscotto semplice ed intuitivo permette di notare velocemente eventuali adempimenti da registrare.
  • È possibile inoltre gestire notifiche ed alert che monitorano le scadenze, anticipano le esigenze e prevengono le criticità.
  • La scheda delle rilevazioni permette di gestire per singolo dipendente e singola giornata la rilevazione della temperatura e l’eventuale attività in Smart Working.

La gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro continuerà ad essere un elemento fondamentale per tutte le aziende. È per questo motivo che diventa strategico avere una piattaforma semplice ed efficace che costantemente ci aggiorna in merito le varie disposizioni, che non sempre sono facilmente comprensibili e che sono comunque in continuo cambiamento.

HOC Sicurezza Sanitaria è un servizio in costante aggiornamento che aiuta le imprese a certificare il rispetto dei protocolli richiesti.

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    La gestione del form di iscrizione secondo il GDPR

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     La gestione del form di iscrizione secondo il GDPR

    come costruire una lista di contatti secondo la nuova normativa sulla privacy

    30 settembre 2020

    dalle 14.30 alle 16:30

    Molte volte si è portati a pensare che il GDPR abbia complicato tutte le procedure che conosciamo, percepiamo l’obbligo di richiedere il consenso per il trattamento dei dati come un rischio: l’utente, spaventato dalle numerose richieste, potrebbe decidere di non compilare il nostro form di iscrizione… Questo breve corso si pone l’obiettivo di spiegare quali sono le tecniche e i metodi da utilizzare per creare un form di iscrizione che sfrutti il GDPR per ottenere un form chiaro, semplice ed efficace. Partendo dai principi espressi dal Regolamento europeo, vedremo quali sono le regole da seguire per ottenere un form di iscrizione che ci permetta di raccogliere con facilità i dati che ci servono seguendo comunque le disposizioni del GDPR. La raccolta di dati effettuata con un form di iscrizione ben strutturato permetterà di ottenere svariate liste di contatti che potranno essere utilizzate in futuro senza il rischio di infrangere qualche norma.

    Protocolli di sicurezza Anticovid per la formazione in aula

    Alchimie Digitali si è impegnata al massimo per rispettare tutti i protocolli di sicurezza anti contagio a norma di legge, sia dal punto di vista formale, con la documentazione, che sostanziale, mettendo a disposizione di visitatori e studenti mascherine, schermi facciali gel disinfettante e sanificando gli ambienti in maniera corretta. Per garantire le norme di sicurezza Anticovid i posti disponibili in aula saranno limitati, ma ad esaurimento di essi, o secondo preferenza, sarà comunque possibile partecipare in videoconferenza da remoto, tramite la piattaforma GoToMeeting.

    Riporto di sotto il commento da parte di Fabio Luccarini, dello Studio Luccarini & Pivetti, lasciato sulla nostra pagina Facebook.

    Oggi 25 giugno, sopralluogo presso i locali di Alchimie Digitali Srl per la verifica periodica sull’attuazione del Protocollo Aziendale per le misure anticontagio da COVID-19.
    Con grande soddisfazione abbiamo riscontrato la corretta applicazione di tutte le disposizioni definite con l’Azienda ed inserite nel protocollo aziendale. Impeccabile l’aspetto riguardante la sanificazione degli ambienti con particolare riferimento alle procedure di pulizia dell’impianto di climatizzazione che in questo caldo inizio d’estate darà sollievo e concentrazione a tutti i lavoratori e in particolare a quelli che presto dovranno partecipare ai corsi in presenza che Alchimie Digitali sta programmato per i prossimi giorni.
    Il complimento più doveroso alla Direzione Aziendale per aver recepito ed applicato queste nuove disposizioni. Prendendo uno spunto da un motto “prevenire e meglio che curare”.

    Ne parleremo con Beatrice Bardelli e Francesco Iori.

    Il costo, a partecipante, è di:

    € 70, 00 + IVA

    oppure

    € 50,00 + IVA per i membri BNI e per i soci ANCIMP

    Gratuito per i clienti Netly e Alchimie Digitali con contratto continuativo attivo (contattaci per maggiori informazioni)

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